Codiceeuropeodellecomunicazionielettroniche,l’Italiaèpronta:eccocosacambia

Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche è stato recepito dall’Italia. In data 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 , che ha istituito il nuovo regolamento. L’approvazione del decreto legislativo di recepimento potrebbe porre fine alla procedura di infrazione che la Commissione aveva avviato nei confronti dell’Italia in data 3 febbraio 2021 (infrazione INFR(2021)0056) per non aver trasposto il Codice entro il termine ultimo del 21 dicembre 2020 stabilito dalla Direttiva 2018/1972.

Ulteriori novità sono pertanto da attendersi nei prossimi mesi, nella direzione di una legislazione che promette di modificare in maniera radicale il quadro normativo attuale migliorando sensibilmente la qualità dei servizi e rafforzando la tutela dei consumatori.

Indice degli argomenti  Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cosa dice Gli obiettivi Le novità del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche Reti 5G Il ruolo delle autorità nazionali I servizi di comunicazione elettronica Tutela dei consumatori

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cosa dice

Entrato in vigore in data 20 dicembre 2018 , il Codice riunisce in un unico testo normativo , con integrazioni e modificazioni, la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche , che ricomprende la Direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale, la Direttiva 2002/58/CE in materia di vita privata e trattamento dei dati personali, e il Regolamento 1211/2009/CE che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ( Body of European Regolators for Electronic Communications , BEREC).


Si tratta della terza fase dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario in materia di telecomunicazioni, che va oltre il punto di approdo di un percorso durato quasi 10 anni . Il suo scopo è quello di fornire a tutti i cittadini europei la migliore connessione internet possibile , di modo che essi possano partecipare pienamente e attivamente alla società e all’economia digitale.

Gli obiettivi

La necessità di un approccio di policy parzialmente diverso rispetto al precedente quadro normativo era già emersa con l’ Agenda digitale europea del 2010 , in cui la politica basata sulla complementarietà fra la promozione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti era stata messa in discussione dai sempre più ambiziosi obiettivi di copertura e connettività a banda larga e dalle reti di nuova generazione . L’importanza di un focus maggiore sugli investimenti pubblici era stata ulteriormente ribadita nella Strategia per il mercato unico del 2015 , in cui la Commissione aveva evidenziato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte, tra le altre cose, ad incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità , a promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, nonché ad assicurare un’ efficace protezione dei consumatori . Questa posizione era stata ulteriormente rafforzata dalla Comunicazione “ Gigabit Society ” del 2016 che, sottolineando come l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità in tutti gli strati della società fosse fondamentale per beneficiare appieno dei vantaggi economici e sociali della trasformazione digitale, ribadiva l’ importanza cruciale dei grandi investimenti nelle reti e di una connettività internet ad alte prestazioni nel mercato unico .

Le novità del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, il Codice intende favorire una concorrenza sostenibile , ampliare la connettività e l’ accesso alle reti 5G da parte dei cittadini europei nonché garantire l’ accessibilità generalizzata a reti sicure a vantaggio degli utenti finali (ossia quelli che non forniscono reti pubbliche o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico).

Reti 5G

In primo luogo, nell’ottica di una migliore implementazione delle reti 5G il Codice invita gli Stati Membri e le istituzioni europee a cooperare per attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio . Più particolarmente, gli Stati Membri devono assicurarne una gestione efficace garantendo che la sua allocazione nonché il rilascio delle relative autorizzazioni generali e dei diritti d’uso individuali da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali . Nello specifico, la concessione di diritti d’uso individuali deve essere limitata alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente dello spettro alla luce della domanda , e la loro durata non deve essere inferiore a 20 anni , cosa che dovrebbe garantire certezza giuridica e stimolare investimenti a lungo termine.

Il ruolo delle autorità nazionali

In secondo luogo, il Codice amplia le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) . Oltre a svolgere un ruolo propriamente tecnico , consistente nell’attuare la regolamentazione ex ante del mercato, nel provvedere alla gestione dello spettro e alle relative decisioni, nel contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel valutare e monitorare la definizione dei mercati e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet , le ANR possono perseguire anche degli obiettivi di politica settoriale relativi alla promozione della connettività e dell’accesso alle reti ad altissima capacità, degli interessi dei cittadini dell’Unione e della concorrenza nella fornitura delle reti. Al fine di tutelare la concorrenza nel mercato interno, inoltre, le ANR possono imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato ( significant market power , SMP) specifici obblighi quali, tra gli altri, quello di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile. Le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso , tuttavia, possono, a determinate condizioni, beneficiare di un regime più favorevole , la cui ratio si rinviene nei minori rischi per la concorrenza che esse sollevano in quanto non integrate verticalmente.

I servizi di comunicazione elettronica

In terzo luogo, il Codice provvede ad ampliare la definizione di “servizio di comunicazione elettronica” includendovi, al fine di garantirne la fruibilità universale, non solo i servizi di accesso ad internet , ma anche quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali e , soprattutto, quelli di comunicazione interpersonale . Questi ultimi, in particolare, consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica tra un numero finito di persone determinato dal mittente , e comprendono servizi quali, tra gli altri, le chiamate vocali tradizionali tra due persone, i messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica e le chat di gruppo. In questo modo, rientrano nel campo di applicazione del Codice la maggior parte delle imprese c.d. “ over the top ” (OTT) , ossia che forniscono sevizi, contenuti e applicazioni di tipo “ rich media “, traendo ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali (che possono accedervi tramite qualsiasi tipo di unità con una connessione a banda larga) o di spazi pubblicitari.

Tutela dei consumatori

Per quanto riguarda, infine, la tutela dei consumatori , il Codice impone ai service providers l’obbligo di fornire loro una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita , contenente le informazioni principali sui termini del contratto e redatta seguendo un formato standard . Pur non sostituendo il contratto vero e proprio, la sintesi svolge un ruolo fondamentale, in quanto il contratto diventa efficace solamente quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla sua ricezione . Inoltre, nell’ottica di garantire l’armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda le tariffe di terminazione, in data 18 dicembre 2020 la Commissione ha adottato un regolamento delegato per definire le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello europeo , da imporre a tutti i fornitori di chiamate vocali.



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