Conciliazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni

Il 29 maggio 2019 è stato rinnovato il Protocollo d’intesa tra l’Unioncamere e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) che stabilisce le modalità e i principi applicabili alle conciliazioni gestite dalle Camere di Commercio relative alle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

A seguito dell'adesione al citato Protocollo da parte della Camera di Commercio di Viterbo con determinazione Presidenziale n. 3 del 25/07/2019, a decorrere da tale data sono previste le spese di avvio per le istanze di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche da presentare all'Organismo di Conciliazione di questa Camera per gli importi di euro 30,00 più iva per le liti di valore non superiore a euro 50.000,00 e di euro 60 più iva per le liti di valore superiore a euro 50.000,00.

La Camera di Commercio di Viterbo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 580/1993, ha provveduto ad istituire il proprio Servizio di Conciliazione approvando il regolamento di conciliazione per le controversie di natura economica ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

Con l’emanazione del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, entrato in vigore il 20 marzo 2010, è stato ampliato l'ambito di applicazione e il procedimento di conciliazione ha avuto un’approfondita regolamentazione.

La normativa fa comunque salva l’applicazione delle disposizioni che già disciplinano i procedimenti obbligatori di conciliazione e di mediazione comunque denominati e che, pertanto, sono esperiti in luogo di quelli previsti dal d.lgs. 28/2010 continuando ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti in tema di conciliazione.

Tra i procedimenti di conciliazione non abrogati dall’art.23, del rientrano quelli relativi alle controversie tra utenti e organismi di telecomunicazione art.1, comma 11, Delibera AGCOM n.173/07/CONS e relativo regolamento) e quelli in materia di subfornitura per i quali quindi continueranno ad applicarsi il regolamento dell’ufficio di conciliazione e la normativa specifica.

In data 13 marzo 2012 è stato siglato un primo protocollo d’intesa tra AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – e Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio – con l’obiettivo di sviluppare l’utilizzo della conciliazione delle Camere di Commercio nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Il protocollo d’intesa che nasceva dall’ opportunità di favorire lo sviluppo dell’utilizzo delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie nelle telecomunicazioni mediante l’adozione di comportamenti uniformi all’interno del Sistema camerale con la conseguente estensione dell’utilizzo del Regolamento di Mediazione al contenzioso del settore è stato avvalorato da un nuovo protocollo firmato il 6 maggio 2014 e nuovamente consolidato in data 18 maggio 2016 che ha confermato l’attuale tariffario parificato a quello delle procedure di mediazione civile obbligatorie e sicuramente rappresenta una conferma del ruolo svolto dalle Camere di commercio nella soluzione delle controversie tra operatori ed utenti.

A tale riguardo il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio, nel recepire il predetto protocollo, ha riformulato il proprio Regolamento di Conciliazione uniformandolo, per quanto compatibile, con il Regolamento adottato per le procedure di Mediazione.

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